La denominazione Romagna Albana DOCG è riservata ai vini ottenuti da uve del vitigno Albana per almeno il 95% e proveniente dalla zona a cavallo tra le province di Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna, che ha il suo fulcro nell’intorno della catena o “vena” dello “Spungone”, una formazione geologica che si estende dal Faentino al Cesenate, costituendo il primo rilievo visibile dalla via Emilia. Questa dorsale, di colore giallastro talvolta molto carico, si staglia ed emerge tra le colline circostanti, di natura prevalentemente argillosa, a causa della propria composizione.

Per le sue particolari caratteristiche (scalarità di maturazione, elevato accumulo zuccherino e acidità piuttosto sostenuta), il vitigno Albana è sempre stato utilizzato per produrre diverse tipologie di vino. Per questo motivo l’Albana era presente in quasi tutte le aziende agricole romagnole. I grappoli di prima maturazione fornivano il vino secco più leggero, mentre il secondo raccolto serviva per produrre un vino più robusto, che spesso rimaneva più o meno dolce. Il freddo autunnale bloccava poi la fermentazione lasciando un residuo zuccherino importante, vista l’elevata concentrazione iniziale. Parte di questa produzione veniva raccolta e appesa nei solai e dopo appassimento veniva pigiata per fare il vino passito per le ricorrenze importanti della famiglia e spesso anche per la celebrazione eucaristica.

I vini della denominazione Romagna Albana DOCG possono quindi essere della tipologia secco, amabile, dolce, passito e passito riserva. Per la tipologia passito l’appassimento può protrarsi dal 15 ottobre (minimo) al 30 marzo, impiegando anche sistemi di ventilazione artificiale, ottenendo mosti con un contenuto zuccherino totale di almeno 285 g/l. Le uve sottoposte ad appassimento in vigna tramite intervento della “muffa nobile” (botrytis cinerea) non sono tenute al rispetto della scadenza del 15 ottobre. Per i vini derivanti da uve sottoposte ad appassimento in pianta con attacco da “muffa nobile”, è concesso un titolo alcolometrico effettivo minimo del 4,0%, purché la gradazione del mosto al momento della pigiatura non sia inferiore ai 400 grammi per litro. Per tutte le tipologie é consentita la vinificazione, la conservazione e l’affinamento in contenitori di legno.